Tutela dei lavoratori

Risarcimento del danno per Infortunio sul Lavoro

Cosa è l’infortunio sul lavoro?

L’infortunio sul lavoro è l’infortunio che avviene per causa violenta, concentrata nel tempo ed esterna all’organismo del lavoratore, in occasione di lavoro, dal quale deriva l’inabilità temporanea assoluta al lavoro sino alla guarigione, un’eventuale residuato danno biologico permanente sino a giungere nei casi più gravi alla morte.

Gli elementi che devono sussistere contemporaneamente affinché possa configurarsi una ipotesi di infortunio sul lavoro indennizzabile, dunque, sono:

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La lesione del lavoratore, ovvero una alterazione recata al suo organismo psicofisico;
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La causa violenta all’origine della lesione, intesa, come specificato dall’Inail, come ogni “fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità”; nel novero delle cause violente sono comprese:

  • le sostanze tossiche
  • i movimenti bruschi o gli sforzi muscolari
  • i microrganismi
  • i virus o parassiti
  • le condizioni climatiche e microclimatiche

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l’ occasione di lavoro : deve quindi sussistere un rapporto anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio;

Il danno differenziale

Se poi l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale sono diretta conseguenza della violazione, da parte del datore di lavoro, delle cautele imposte dalla legge per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro, il lavoratore ha diritto di chiedere al datore il risarcimento dei danni ulteriori rispetto al danno biologico già indennizzato dall’INAIL, ovvero il cosiddetto “danno differenziale”.

Esso ricomprende al suo interno molteplici tipologie di danno (biologico, morale, esistenziale). L’integrazione risarcitoria rappresentata dal danno differenziale è volta a risarcire, oltre al danno alla salute, il peggioramento della qualità della vita del lavoratore e il suo turbamento interiore, derivanti dall’infortunio o dalla malattia.

Laddove il danno subito dal lavoratore non sia di scarsa entità, anche i congiunti hanno diritto al risarcimento dei danni indiretti dagli stessi subiti a seguito dell’evento infortunistico o della malattia professionale.

In caso di morte del lavoratore ai congiunti spetta ai congiunti il risarcimento dei danni loro derivati per l’assistenza prestata in vita al lavoratore, nonchè i danni diretti (morali ed esistenziali) patiti a seguito della perdita del congiunto.

L’infortunio e la condotta del lavoratore

Sono tutelabili in sede previdenziale anche gli infortuni sul lavoro che si siano verificati per colpa del lavoratore (imperizia, negligenza o imprudenza) purché la condotta sia riconducibile all’ambito delle finalità lavorative (es. movimentazione impropria di mezzi meccanici).

Resta invece esclusa dalla tutela assicurativa la condotta assunta per il c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze meramente personali ed estranee all’attività lavorativa.

L’INAIL precisa inoltre che:

“sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso”.

L’infortunio occorso nel tragitto casa-lavoro può essere considerato infortunio sul lavoro?

L’Inail tutela i lavoratori anche nel caso di infortunio in itinere; con tale espressione ci si riferisce all’infortunio occorso al lavoratore lungo il tragitto (appunto in itinere) relativo al normale percorso:

  • di andata e ritorno dal luogo di abitazione (domicilio) a quello di lavoro
  • che collega due luoghi di lavoro
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale

La normativa puntualizza che l’infortunio in itinere deve verificarsi in occasione del “percorso normale”, ovvero del percorso più breve e diretto o più comodo e conveniente, secondo canoni di ragionevolezza, normalmente affrontato dal lavoratore per esigenze e finalità lavorative ed in orari compatibili con queste ultime. Deve quindi sussistere un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa.

L’infortunio in itinere per essere indennizzabile deve inoltre essere accaduto allorquando il percorso normale sia stato intrapreso con i cd. mezzi ordinari (mezzi pubblici o a piedi) o con mezzo privato purché necessitato; in altri termini, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici – ritenuti (a torto o a ragione!) mezzi di percorrenza meno rischiosi – l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata.

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Obblighi

In caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere ed a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. Il lavoratore deve poi necessariamente rivolgersi ad un medico ed illustrargli circostanze e luogo dell’infortunio; in base alla gravità ed alle circostanze dell’infortunio, può:
  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’Ospedale più vicino
  • rivolgersi al suo medico curante
Il medico che presta la prima assistenza al lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare un certificato medico nel quale deve indicare la diagnosi ed il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro; il medico è altresì tenuto a trasmettere tale certificato in via telematica all’Istituto assicuratore. Il lavoratore deve comunque fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio ed i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso, anche se l’infortunio è di lieve entità (art. 52 Testo Unico 1124/1965 e s.m.i.).
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A carico del lavoratore infortunato

In caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere ed a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. Il lavoratore deve poi necessariamente rivolgersi ad un medico ed illustrargli circostanze e luogo dell’infortunio; in base alla gravità ed alle circostanze dell’infortunio, può:
  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’Ospedale più vicino
  • rivolgersi al suo medico curante
Il medico che presta la prima assistenza al lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare un certificato medico nel quale deve indicare la diagnosi ed il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro; il medico è altresì tenuto a trasmettere tale certificato in via telematica all’Istituto assicuratore. Il lavoratore deve comunque fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio ed i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso, anche se l’infortunio è di lieve entità (art. 52 Testo Unico 1124/1965 e s.m.i.).

A carico del datore di lavoro

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Come avviene la procedura di risarcimento del danno

I

L'INAIL

Una volta che il datore di lavoro ha inoltrato le denunce agli organi preposti, l' INAIL si occupa della valutazione dell'infortunio. Significa che esamina attentamente il caso e quantifica il danno biologico e a livello economico in base al grado di inabilità che comporta.
Per effettuare la valutazione di ogni singolo infortunio sul lavoro, l' INAIL si serve delle tabelle delle menomazioni, che indicano l'incidenza sulla validità psicofisica del soggetto danneggiato.

II

Il calcolo del risarcimento

L'INAIL provvederà al pagamento del risarcimento per l'infortunio sul lavoro entro un certo periodo di tempo dalla denuncia dell'infortunio. Il calcolo del risarcimento INAIL tiene conto della gravità dell'infortunio, delle conseguenze sulla tua capacità lavorativa e del periodo di tempo necessario per la tua guarigione.

III

Erogazione

In base al risultato di questa valutazione, l’ INAIL provvede a erogare prestazioni assistenziali secondo le disposizioni della legge. Se il lavoratore non è d'accordo con la valutazione del danno, allora può presentare opposizione entro tre anni presso la sede INAIL competente. Se la contestazione viene rifiutata o non va a buon fine, il lavoratore può presentare ricorso giudiziale facendosi affiancare da un avvocato.

La figura dell’INAIL nei casi di infortunio sul lavoro

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative. Scopri di più nella pagina dedicata.

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Domande frequenti

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In base alla gravità dell’evento lesivo e alla compromessa integrità psico-fisica del lavoratore, ci si troverà inevitabilmente a fare i conti con uno stato di temporanea e assoluta impossibilità a compiere qualsivoglia attività ben che meno quella lavorativa, con conseguenze negative sulla la retribuzione annessa; ecco allora che la funzione assicurativa dell’INAIL interviene e grazie al contributo che ogni datore versa all’istituto – quale premio assicurativo – al lavoratore infortunato spettano determinate prestazioni.
La prima di queste è l’Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, finalizzata a garantire un trattamento retributivo al lavoratore assente dal lavoro per infortunio, e a coprire spese sanitarie (cure mediche, accertamenti diagnostici, protesi).
Andando nel dettaglio, da 1° al 3° giorno il lavoratore percepirà normalmente dal datore di lavoro:
– il 100% della sua normale retribuzione giornaliera inerente al giorno nel quale l’infortunio è avvenuto;
– il 60% della normale retribuzione, fino al terzo giorno successivo al giorno dell’evento (c.d. “periodo di carenza”), salvo condizioni migliori eventualmente previste dal contratto collettivo applicato al caso specifico.
A partire dal 4° giorno, scatta invece l’indennità INAIL che sarà pari:
– Al 60% della retribuzione media giornaliera del lavoratore e sarà erogata dal 4º al 90° giorno in cui permane l’infortunio;
– Al 75% della retribuzione media giornaliera del lavoratore, erogata dal 91° giorno sino alla guarigione del lavoratore.
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Casi di successo dello Studio

Casi ed esiti giudiziari trattati dallo Studio D’Amico nell’ambito degli infortuni sul lavoro

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