L’infortunio sul lavoro è l’infortunio che avviene per causa violenta, concentrata nel tempo ed esterna all’organismo del lavoratore, in occasione di lavoro, dal quale deriva l’inabilità temporanea assoluta al lavoro sino alla guarigione, un’eventuale residuato danno biologico permanente sino a giungere nei casi più gravi alla morte.
Gli elementi che devono sussistere contemporaneamente affinché possa configurarsi una ipotesi di infortunio sul lavoro indennizzabile, dunque, sono:
La causa violenta all’origine della lesione, intesa, come specificato dall’Inail, come ogni “fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità”; nel novero delle cause violente sono comprese:
l’ occasione di lavoro : deve quindi sussistere un rapporto anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio;
Se poi l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale sono diretta conseguenza della violazione, da parte del datore di lavoro, delle cautele imposte dalla legge per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro, il lavoratore ha diritto di chiedere al datore il risarcimento dei danni ulteriori rispetto al danno biologico già indennizzato dall’INAIL, ovvero il cosiddetto “danno differenziale”.
Esso ricomprende al suo interno molteplici tipologie di danno (biologico, morale, esistenziale). L’integrazione risarcitoria rappresentata dal danno differenziale è volta a risarcire, oltre al danno alla salute, il peggioramento della qualità della vita del lavoratore e il suo turbamento interiore, derivanti dall’infortunio o dalla malattia.
Laddove il danno subito dal lavoratore non sia di scarsa entità, anche i congiunti hanno diritto al risarcimento dei danni indiretti dagli stessi subiti a seguito dell’evento infortunistico o della malattia professionale.
In caso di morte del lavoratore ai congiunti spetta ai congiunti il risarcimento dei danni loro derivati per l’assistenza prestata in vita al lavoratore, nonchè i danni diretti (morali ed esistenziali) patiti a seguito della perdita del congiunto.
Sono tutelabili in sede previdenziale anche gli infortuni sul lavoro che si siano verificati per colpa del lavoratore (imperizia, negligenza o imprudenza) purché la condotta sia riconducibile all’ambito delle finalità lavorative (es. movimentazione impropria di mezzi meccanici).
Resta invece esclusa dalla tutela assicurativa la condotta assunta per il c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze meramente personali ed estranee all’attività lavorativa.
L’INAIL precisa inoltre che:
“sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso”.
L’Inail tutela i lavoratori anche nel caso di infortunio in itinere; con tale espressione ci si riferisce all’infortunio occorso al lavoratore lungo il tragitto (appunto in itinere) relativo al normale percorso:
La normativa puntualizza che l’infortunio in itinere deve verificarsi in occasione del “percorso normale”, ovvero del percorso più breve e diretto o più comodo e conveniente, secondo canoni di ragionevolezza, normalmente affrontato dal lavoratore per esigenze e finalità lavorative ed in orari compatibili con queste ultime. Deve quindi sussistere un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa.
L’infortunio in itinere per essere indennizzabile deve inoltre essere accaduto allorquando il percorso normale sia stato intrapreso con i cd. mezzi ordinari (mezzi pubblici o a piedi) o con mezzo privato purché necessitato; in altri termini, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici – ritenuti (a torto o a ragione!) mezzi di percorrenza meno rischiosi – l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata.
Lorem ipsum dolor sit amet
Una volta che il datore di lavoro ha inoltrato le denunce agli organi preposti, l' INAIL si occupa della valutazione dell'infortunio. Significa che esamina attentamente il caso e quantifica il danno biologico e a livello economico in base al grado di inabilità che comporta.
Per effettuare la valutazione di ogni singolo infortunio sul lavoro, l' INAIL si serve delle tabelle delle menomazioni, che indicano l'incidenza sulla validità psicofisica del soggetto danneggiato.
L'INAIL provvederà al pagamento del risarcimento per l'infortunio sul lavoro entro un certo periodo di tempo dalla denuncia dell'infortunio. Il calcolo del risarcimento INAIL tiene conto della gravità dell'infortunio, delle conseguenze sulla tua capacità lavorativa e del periodo di tempo necessario per la tua guarigione.
In base al risultato di questa valutazione, l’ INAIL provvede a erogare prestazioni assistenziali secondo le disposizioni della legge. Se il lavoratore non è d'accordo con la valutazione del danno, allora può presentare opposizione entro tre anni presso la sede INAIL competente. Se la contestazione viene rifiutata o non va a buon fine, il lavoratore può presentare ricorso giudiziale facendosi affiancare da un avvocato.
L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative. Scopri di più nella pagina dedicata.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut commodo condimentum commodo. Proin et tempor dolor. Praesent pulvinar interdum lectus sit amet tempor. Maecenas ac lectus id nulla molestie laoreet sed ut purus. Cras eget velit congue, eleifend felis at, scelerisque ante. Etiam a feugiat leo, quis luctus felis. Curabitur vestibulum commodo mi in dapibus. Quisque id mollis neque.
Integer pretium luctus augue, id rhoncus turpis facilisis nec. Aenean efficitur euismod augue, quis aliquet mauris mollis nec. Sed ornare massa dui, id mattis justo cursus quis. Integer suscipit laoreet eros vitae posuere. Nam sollicitudin diam gravida vulputate consectetur. Donec aliquet nisi posuere nisl facilisis, eu placerat neque dictum. Aliquam a pharetra erat.
Casi ed esiti giudiziari trattati dallo Studio D’Amico nell’ambito degli infortuni sul lavoro
Avrai a disposizione un Consulente specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni che valuterà i danni fisici temporanei e/o permanenti.
Non dovrai anticipare nessuna spesa: il corrispettivo per l’attività da noi svolta sarà dovuto solo a risarcimento ottenuto.
Possediamo la conoscenza approfondita di requisiti e procedure per richiedere e ottenere il dovuto risarcimento di tutti i danni da te subiti.