L’INAIL è tenuta a farsi carico delle spese relative alle prestazioni di natura sanitaria (ad es. cure mediche, fornitura di apparecchi di protesi, ecc.), nonché ad erogare al lavoratore, vittima di malattia professionale o di un infortunio sul lavoro, un indennizzo economico, la cui entità varia in relazione alla gravità delle conseguenze psico fisiche patite dal lavoratore.
Se il lavoratore presenta un danno biologico permanente compreso tra il 6% ed il 15% della validità psicofisica allora l’ INAIL eroga un indennizzo in base alla menomazione che il lavoratore presenta;
Se il lavoratore presenta un danno biologico permanente compreso tra il 16% ed il 100% valutato sulla base delle tabelle delle menomazioni, l’INAIL eroga un indennizzo in rendita dal giorno successivo alla guarigione clinica;
Indennizzo dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica
60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno
75% della r. media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica
I primi tre giorni, compreso quello dell’infortunio, sono a carico del datore di lavoro, il quale paga la retribuzione completa del giorno dell’incidente e il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi;
Se il lavoratore, a seguito dell’infortunio sul lavoro, perde la vita, l’ INAIL eroga un indennizzo a favore dei famigliari superstiti, oltre ad un rimborso forfettario per le spese funeratizie.
Se poi l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale sono diretta conseguenza della violazione, da parte del datore di lavoro, delle cautele imposte dalla legge per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro, il lavoratore ha diritto di chiedere al datore il risarcimento dei danni ulteriori rispetto al danno biologico già indennizzato dall’INAIL, ovvero il cosiddetto “danno differenziale”.
Esso ricomprende al suo interno molteplici tipologie di danno (biologico, morale, esistenziale). L’integrazione risarcitoria rappresentata dal danno differenziale è volta a risarcire, oltre al danno alla salute, il peggioramento della qualità della vita del lavoratore e il suo turbamento interiore, derivanti dall’infortunio o dalla malattia.
Laddove il danno subito dal lavoratore non sia di scarsa entità, anche i congiunti hanno diritto al risarcimento dei danni indiretti dagli stessi subiti a seguito dell’evento infortunistico o della malattia professionale.
In caso di morte del lavoratore ai congiunti spetta ai congiunti il risarcimento dei danni loro derivati per l’assistenza prestata in vita al lavoratore, nonchè i danni diretti (morali ed esistenziali) patiti a seguito della perdita del congiunto.
Quando il soggetto crede che i segni e sintomi possano essere secondari all’attività lavorativa, si deve rivolgere al medico curante. Di norma, è il medico stesso che richiede tutti gli accertamenti al fine di verificare che la causa possa essere lavorativa.
Dopodiché si deve inoltrare all’INAIL la denuncia di malattia professionale: il lavoratore deve comunicare la malattia professionale contratta al suo datore di lavoro entro 15 giorni da quando si sono manifestati i primi sintomi, altrimenti, ai sensi dell’articolo 52 del Testo Unico 1124/1965 rischia di perdere il diritto all’indennità.
Dal momento in cui riceve la denuncia dal lavoratore, il datore di lavoro ha 5 giorni di tempo per presentare a sua volta la denuncia di malattia professionale direttamente sul sito dell’INAIL.
Nella denuncia devono essere specificati i dati dell’azienda e quelli del lavoratore. Inoltre, vanno indicati l’orario di lavoro, il settore di appartenenza, il luogo di lavoro, la retribuzione del lavoratore, la malattia per cui serve una approfondita descrizione e il certificato medico.
Ma che cosa succede dopo che la malattia professionale è stata denunciata? La sua presenza deve essere certificata dall’INAIL, che convoca nella propria sede di competenza territoriale il lavoratore in modo che egli si possa sottoporre a una visita medica: questo è il punto di partenza del percorso di riconoscimento della malattia.
Una volta concluso l’iter, la malattia professionale potrà essere riconosciuta dall’INAIL, oppure no. In quest’ultimo caso, è diritto del lavoratore presentare un ricorso amministrativo (detto anche “opposizione”).
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